Premessa

Il Brescia Calcio S.p.A. è una società di calcio professionistico, che si è affermata come una fra le squadre più rappresentative a livello nazionale.

Il primo fondamentale scopo per la Società è di dare ai propri sostenitori le più ampie soddisfazioni sportive.

Questa finalità deve essere perseguita promuovendo l’etica sportiva e sapendo conciliare la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale, mantenendo nel tempo uno stile di condotta consono alla propria tradizione nel rispetto, appunto, dei propri sostenitori e, più in generale, di tutti gli sportivi.

Il presente Codice definisce le aspettative della Società nei confronti di tutti i sostenitori/tifosi che acquistano un titolo di accesso, compresi anche gli aderenti al programma di fidelizzazione “membership card” e del fatto che essi siano i portavoce ufficiosi dei nuovi valori del Brescia Calcio.

Il Codice Etico e di Comportamento si integra con il Regolamento d’Uso dello Stadio Rigamonti di Brescia. Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito internet della Società www.bresciacalcio.it nonché affissi presso lo Stadio Rigamonti e i punti vendita autorizzati..

 

Principi generali

Il Brescia Calcio ed i suoi tifosi titolari di un titolo di accesso all’impianto sportivo, sono contrari ad ogni forma di discriminazione, di razzismo, di xenofobia, di violenza e, in genere da qualsiasi comportamento che sia in contrasto con i principi di correttezza e probità.

Il Brescia Calcio attraverso i suoi tifosi è promotrice di un tifo leale e responsabile e condanna qualunque condotta violenta, anche verbale, o che – direttamente o indirettamente – comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

Tutti i tifosi del Brescia Calcio si riconoscono pienamente in quanto espresso nel presente Codice e conseguentemente dovranno agire in conformità con i principi dello stesso, con la consapevolezza che l’acquisto di un titolo di accesso all’impianto sportivo comporta l’accettazione integrale del presente Codice, l’impegno a rispettarne le relative previsioni e la presa d’atto delle misure che la Società potrà adottare in caso di sua violazione.

Destinatari del Codice Etico e di Comportamento

Il Codice si applica a tutti i tifosi che partecipano alle manifestazioni sportive organizzate e a cui partecipa la Società.

Tutti i tifosi dovranno adoperarsi per far sì che il presente Codice Etico sia considerato uno standard di riferimento per la condotta di supporto ad una squadra di calcio.

Impegno sociale

Il Brescia Calcio è consapevole dell’importanza sociale dello sport e in particolare del calcio. La Società fa propri i valori che l’attività sportiva rappresenta (parità di opportunità, fair play, aggregazione e socializzazione) anche al fine di incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà, formazione e integrazione sociale volte a esaltare la funzione educativa dello sport. In considerazione dei predetti valori ed in particolare della funzione di integrazione sociale che l’attività sportiva rappresenta, la Società incoraggia i tifosi a promuovere iniziative volte ad avvicinare i giovani e i non più giovani allo spettacolo sportivo con l’obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico godibile e spettacolare.

Comportamento del sostenitore

Il sostenitore della società:

  • Conosce e rispetta il regolamento d’uso degli impianti sportivi dove si reca, compresi quelli di altre città, consapevole che le norme in esso contenuto sono state inserite per la gestione della sicurezza dell’evento sportivo;
  • Sostiene la propria squadra con calore e determinazione, rifuggendo da qualsiasi manifestazione politica o razzista, così come da ogni forma di discriminazione sociale, di xenofobia e di violenza, e in genere da qualsiasi comportamento o condotta che sia contraria ai principi di correttezza e probità;
  • Rispetta il risultato sportivo conseguito dalla propria squadra sul campo. È consapevole che l’avversario persegue lo stesso obiettivo della conquista della vittoria e, quindi, condivide con lui le gioie per i successi e le sofferenze per le sconfitte con senso civico, passione sportiva, e rispetto dell’antagonista. Ripudia la violenza in ogni sua espressione e non tollera l’utilizzo della forza per l’esternazione delle proprie idee.
  • Rispetta la figura dello steward presente negli impianti sportivi, consapevole del suo prezioso contributo alla sicurezza propria e degli altri spettatori;
  • In occasione di ogni incontro si impegna a rispettare il Regolamento d’Uso dell’Impianto Sportivo anche seguendo le indicazioni e le richieste del personale steward durante le fasi di ingresso e deflusso della manifestazione. Durante la gara occupa il proprio posto assegnato sul biglietto/abbonamento. Si confronta con i sostenitori delle squadre avversarie senza alcuna volontà di sopraffazione. Partecipa all’evento sportivo con intensità e coinvolgimento emotivo che esterna attraverso cori e coreografie che possano fornire valore aggiunto all’impegno dei propri giocatori ed alla manifestazione;
  • Durante la permanenza nell’impianto sportivo e quando si reca in trasferta si comporta in modo coerente al proprio ruolo di ambasciatore dei colori biancoazzurro. Deve dare sostegno ed incitamento ai giocatori della propria squadra e non si lascia coinvolgere dalle eventuali provocazioni che possono provenire da teppisti e delinquenti, consapevole che il proprio comportamento si ripercuoterà su sé stesso, sugli altri sostenitori, sulla propria squadra e, non ultimo, sulla propria città. È consapevole che lo stadio e/o l’impianto sportivo dove eventualmente si reca per assistere alle partite e/o agli allenamenti è un bene pubblico e/o privato e come tale lo rispetta e lo utilizza con attenzione ed educazione;
  • In occasione delle trasferte della propria squadra si relaziona con l’Ufficio SLO (Supporter Liaison Officers) della società, deputato ad istruirlo ed assisterlo per risolvere eventuali problemi che dovessero verificarsi all’atto dell’ingresso, dello svolgimento dell’incontro e del deflusso dall’impianto;
  • Può manifestare il proprio disappunto per i risultati sportivi negativi della squadra in modo civile e costruttivo, anche attraverso coreografie e/o iniziative che siano propositive, costruttive e di incitazione alla inversione di tendenza negativa della squadra;
  • Contribuisce a migliorare l’immagine della società e della tifoseria, anche attraverso l’utilizzo dei social media che si occupano direttamente o indirettamente della Società, mediante plausi e/o critiche, ma senza nascondersi dietro identità di comodo o fittizie, e realizzando contraddittori leali e rispettosi dei ruoli.

 

 

Condotte vietate

Fermo restando a quanto sopra, devono ritenersi assolutamente vietate le seguenti condotte:

  1. compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare (ad es., invasioni di campo, ecc.);
  2. offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati di Brescia Calcio S.p.A. o di altre società con l’obiettivo di alterare il risultato di una gara;
  3. costringere con violenza o minaccia o comunque indurre dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara;
  4. richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati di Brescia Calcio S.p.A. o di altre società per l’ottenimento di indebiti benefici;
  5. danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto sportivo;
  6. svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
  7. accedere indebitamente, ad esempio mediante scavalcamenti di divisori ed altre strutture, a un settore diverso da quello riportato sul titolo di accesso;
  8. ostacolare in qualsiasi modo le Forze dell’Ordine o il personale di Brescia Calcio S.p.A. che intervengano per far cessare comportamenti contrari alle previsioni del presente Codice;
  9. violare o comunque eludere in qualsiasi modo la normativa vigente e/o le policy di Brescia Calcio S.p.A. in materia di acquisto, trasferimento, cessione di titoli di accesso all’impianto sportivo;
  10. indulgere a manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, anche al di fuori dell’impianto sportivo in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui “social media” (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, Forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world, ecc.);
  11. partecipare a disordini, scontri, risse o comunque in altri fatti che costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale;
  12. aver posto in essere condotte costituenti reato e puniti con la reclusione superiore a tre anni, accertate con sentenza dell’Autorità Giudiziaria;
  13. utilizzare illecitamente i marchi di proprietà di Brescia Calcio S.p.A. o da questa utilizzati;
  14. riprodurre illecitamente video, suoni, immagini, programmi, ecc., in violazione dei diritti d’autore di Brescia Calcio S.p.A. (ad es., diffusione in diretta sui social media delle immagini di una gara sportiva, ecc.).

 

Sanzioni a carico del tifoso

In caso commissione delle condotte vietate o comunque di violazione dei principi e delle norme comportamentali indicate dal presente Codice e/o dal Regolamento d’Uso dello Stadio, così come in caso di applicazione di provvedimenti amministrativi o giudiziari che determinino il divieto di accesso agli stadi (Legge 401/89 e successive modificazioni), il Brescia Calcio S.p.A. adotterà le misure e le sanzioni più opportune, nel proseguo meglio dettagliate, fino alla sospensione,  revoca o all’annullamento del titolo di accesso allo Stadio (abbonamento o biglietto per singola partita), con esclusione di qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo nei confronti degli interessati.

In caso di inadempimento da parte del sostenitore si procederà nel seguente modo:

Accertamento delle violazioni

La Società, al fine di accertare le violazioni del presente Codice e/o del Regolamento d’Uso dello Stadio, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti l’accadimento dei fatti. Elementi sicuramente idonei a salvaguardare i principi sopra esposti saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • la percezione diretta del personale steward in servizio, del Delegato per la Sicurezza e/o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione;
  • le telecamere di sorveglianza presenti nel perimetro dello Stadio;
  • le informative della Polizia Giudiziaria/Digos;
  • in genere, ogni altro elemento (ad es., documentale, audiovisivo, telematico, ecc.) che possa fornire evidenza delle violazioni.

Misure e sanzioni applicabili

In caso la Società accerti la violazione del presente Codice Etico e/o del Regolamento d’Uso dello Stadio, potrà adottare le seguenti misure, senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società:

  1. allontanamento dall’impianto anche in corso di gara a cura del personale steward, del Delegato alla Sicurezza e/o del suo vice;
  2. diffida scritta al rispetto del Codice Etico e/o del Regolamento d’Uso;
  3. sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo o revoca/risoluzione dell’abbonamento;
  4. rifiuto a contrarre in relazione all’acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all’acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.

 

La misura in concreto applicata sarà definita dal Delegato alla Sicurezza nominato da Brescia Calcio S.p.A. ai sensi del D.M. 8.08.2007, sulla base degli elementi a propria disposizione, tenendo conto anche dei seguenti fattori:

  • l’intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento, ove verificabili;
  • la gravità della violazione;
  • il danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o alla Società e/o a soggetti terzi;
  • la commissione di violazioni dello stesso tipo nei tre anni precedenti (cd. recidiva);
  • la causazione di un pericolo effettivo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale;
  • l’eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione;
  • il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un’indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze in danno della Società Sportiva derivanti dalla condotta sanzionata, ivi compresa l’ammissione delle proprie responsabilità e il sincero ravvedimento/pentimento da parte dell’interessato.

 

Si stabilisce inoltre che:

  • le misure sopra indicate potranno essere applicate anche congiuntamente;
  • nei casi di particolare tenuità, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione;
  • le misure potranno essere modificate in senso migliorativo o revocate qualora, a giudizio di Brescia Calcio S.p.A., siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’applicazione;
  • anche in caso di applicazione, nei confronti dei destinatari, di una delle suddette misure, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente (ad es., sotto il profilo penale o amministrativo), nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità (ad es., il cd. “DASPO”, ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).

 

Applicazione delle misure

Le misure adottate dalla Società saranno comunicate per iscritto al trasgressore a mezzo posta raccomandata A.R. all’indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione del titolo di accesso, se previsto, o in sede di identificazione degli Organi competenti o comunque acquisito dai Pubblici Registri.

Impugnazione delle sanzioni. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Società, il trasgressore potrà chiedere la revoca o comunque revisione della misura a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata all’indirizzo bresciacalcio@legalmail.it, rappresentando la propria posizione anche mediante l’allegazione di documenti.

Sulla richiesta di revoca/revisione deciderà in via definitiva l’Organismo di Vigilanza nominato dalla Società ai sensi dell’art. 7 dello Statuto della F.I.G.C., il quale comunicherà la decisione all’interessato, fermi restando i diritti riconosciuti a quest’ultimo dalla normativa vigente, incluso quello di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

 

Impegno della Società

La Società si impegna a:

  • promuovere atti e progetti per creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori attraverso ogni iniziativa, anche suggerite da questi ultimi, che possano contribuire al miglioramento della qualità dello spettacolo sportivo e alla divulgazione dei sani principi di competitività e festosità dell’evento;
  • creare e sostenere, anche attraverso i social media, un canale informativo dedicato ai propri tifosi, per supportarli nelle iniziative che, nel rispetto delle normative in vigore, vogliano mettere in risalto i propri colori;
  • assicurare la presenza di propri rappresentanti a supporto di coloro che si recano in trasferta per la soluzione di eventuali problemi dovessero verificarsi, sempre compatibilmente con le norme in vigore.

Conclusioni

Per quanto non previsto nel presente Codice si rimanda al Regolamento d’Uso dello Stadio Rigamonti di Brescia e alla normativa vigente.