Regolamento d’uso dello Stadio “Mario Rigamonti

Campionato “SERIE B” Stagione Sportiva 2024-2025

(Art. l septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)

 

1.              Definizioni

Per “Stadio” si intende l’intera struttura/impianto dello Stadio “Mario Rigamonti”, incluse le aree riservate esterne occupate o utilizzate dal Club.

Per “Club” o “BRESCIA CALCIO F.C.” si intende l’organizzatore dell’evento BRESCIA CALCIO S.p.A.

Per “Evento” si intende ogni manifestazione ufficiale/partita organizzata dal Club, che ha luogo all’interno dello Stadio.

Per “Regolamento D’Uso” si intende il presente Regolamento d’uso dello Stadio.

 

2.              Premessa

Lo spettatore è tenuto al rispetto delle norme generali, dei divieti e delle avvertenze contenute nel presente Regolamento d’Uso consultabile sul sito ufficiale https://bresciacalcio.it  nella sezione Biglietteria, che regola l’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli eventi sportivi organizzati dal Club.

Il possesso di qualsivoglia titolo valido per l’accesso allo Stadio comporta l’accettazione del Codice etico e di comportamento del tifoso e del Regolamento D’Uso. L’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore e comporta altresì l’accettazione di tutte le norme/disposizioni emanate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle autorità sportive, quali FIFA, UEFA, Lega Calcio.

L’inosservanza del presente Regolamento D’Uso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro da parte del Prefetto della Provincia competente, come previsto dall’art. 1 septies del D.L. 28/2003 (e s.m.i.) nonché delle ulteriori sanzioni di legge ove previste.

Qualora il contravventore risulti già sanzionato, anche in un impianto diverso dallo Stadio, per la medesima violazione del Regolamento D’Uso, la sanzione potrà essere aumentata sino alla metà del massimo e potrà essere comminato il divieto di accesso alle successive manifestazioni sportive.

 

3.              Norme generali

Si ricorda che:

  • L’accesso all’interno dello Stadio non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva.
  • Il titolo di accesso allo Stadio è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e da BRESCIA CALCIO comunicate attraverso il sito ufficiale https://bresciacalcio.it.
  • Per l’ingresso allo Stadio è richiesto, oltre al titolo di accesso, un documento d’identità valido da esibire a richiesta del personale steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso; per i minori di anni 14, accompagnati da un genitore o persona all’uopo incaricata, è sufficiente la tessera sanitaria/codice fiscale.
  • L’ingresso allo Stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi dedicati all’orario stabilito per l’accesso, rispettando le indicazioni su vie di afflusso e di esodo e sui luoghi di stazionamento e attesa ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l’utilizzo di apparecchiature tecnologiche.
  • Lo spettatore, oltre gli ordinari controlli di sicurezza da parte delle Forze di Polizia, potrà essere soggetto a controlli sulla persona da parte degli steward ed essere sottoposto, anche a mezzo di metal detector, a controlli sulla persona, borse e oggetti finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi.
  • Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto a lui assegnato e conservare il tagliando di accesso, o il segnaposto associato all’abbonamento, sino al termine dell’evento ed all’uscita dell’impianto. Qualunque problematica potrà essere comunicata agli steward per essere gestita nel miglior modo possibile.
  • La modalità di accesso dei disabili avviene tramite rilascio di idoneo titolo, fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle attuali normative, secondo le modalità stabilite dal Club e riportate nell’apposita sezione del sito ufficiale.
  • In caso di inabilità temporanee personali che comportino l’utilizzo di strumenti di ausilio alla deambulazione (tipo stampelle o simili), l’ingresso allo Stadio nel settore di pertinenza del titolo di accesso sarà consentita previa verifica delle condizioni di sicurezza su parere insindacabile del Club e solo dopo invio al Club di un certificato medico, o di una dichiarazione scritta, attestante che il soggetto indicato “è in grado di deambulare correttamente in modo autonomo, purché munito dello strumento di ausilio prescritto nel certificato stesso”.
  • All’interno dello Stadio è consentita, nei punti ristoro, la vendita di bevande alcoliche di gradazione fino a 5°. Qualora determinate circostanze lo richiedano (sia con riferimento a comportamenti nelle trascorse partite, che a potenziali rischi della partita da disputare) potrà essere vietata la vendita, sia nei settori riservati ai tifosi locali, che nel settore dedicato agli ospiti.
  • Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e su disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, al termine della partita, i tifosi potranno essere trattenuti nel settore loro dedicato.
  • Non è consentito uscire e rientrare all’interno dello Stadio se non per casi particolari e solo in seguito a espressa autorizzazione del Responsabile della sicurezza della società o del Funzionario di Pubblica Sicurezza del settore di appartenenza.
  • Non è consentito, per motivi di sicurezza, introdurre animali di qualunque specie e taglia, all’interno dello Stadio.
  • Al fine di non ostacolare le eventuali procedure di evacuazione in caso di emergenza non è consentita l’introduzione, all’interno dell’impianto sportivo, di passeggini, zaini e valigie da viaggio e, in generale, oggetti di grandi dimensioni.
  • Lo spettatore è tenuto a seguire le indicazioni e le direttive fornite dagli steward.
  • Il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose all’interno dello Stadio, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza o colpa.

 

4.              Divieti

All’interno dello Stadio e nell’area riservata esterna sono vietati i seguenti comportamenti:

  • muoversi liberamente all’interno dello Stadio. Non è consentito nessuno spostamento dalla zona assegnata;
  • non seguire i percorsi dedicati per l’afflusso e il deflusso;
  • accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • introdurre e/o detenere nello Stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: bastoni, pietre, catene, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, bombolette spray, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala e materiale pirotecnico in generale, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie e recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista e materiale imbrattante;
  • introdurre ombrelli;
  • introdurre bevande alcoliche sopra i 5° e, in generale, bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina;
  • introdurre ed esporre striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, tamburi e mezzi di diffusione sonora (megafoni) se non espressamente autorizzato dal Gruppo Operativo di Sicurezza e/o in violazione delle modalità di introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. La richiesta deve essere effettuata entro e non oltre i 7 giorni precedenti l’evento sportivo tramite apposita modulistica da richiedere via e-mail all’indirizzo slo@bresciacalcio.it. Il materiale già autorizzato dalla Questura della propria città di provenienza necessita di comunicazione da far pervenire con allegata certificazione al suddetto indirizzo e-mail;
  • introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti pubblicità o propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
  • esporre materiale che per dimensioni ostacoli la segnaletica di emergenza e le vie di fuga. È vietato limitare la visibilità degli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta;
  • introdurre canne da pesca e aste estensibili, non autorizzate dal GOS. Sono consentite le aste di materiale estremamente flessibile fino a 1,5 mt di altezza e diametro fino a 2 cm cave all’interno e bandiere di dimensione massima 1,5mt x 1,5mt riportanti colori e immagini delle due squadre che disputano l’incontro e purché non in contrasto con i divieti sopra elencati;
  • arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio; sostare in piedi sui posti a sedere, in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, nei vomitori, sulle scale ed ogni altra via di fuga;
  • danneggiare, imbrattare o manomettere in qualsiasi modo strutture ed infrastrutture dello Stadio;
  • adottare ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali, in particolare ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione e incitino alla violenza, il possesso di armi proprie ed improprie, il possesso e il lancio e l’utilizzo di artifici pirotecnici, lo scavalcamento e l’invasione di campo;
  • acquistare titoli di accesso allo Stadio fuori dai canali ufficiali di vendita o contraffare il tagliando applicando modifiche e manomissioni. Il mancato rispetto di tale divieto comporta l’impossibilità di accedere all’interno dello Stadio;
  • distribuire, sia nelle aree esterne riservate allo Stadio sia all’interno dello stesso, materiale pubblicitario (volantini, riviste, gadgets) senza l’autorizzazione scritta degli uffici competenti del BRESCIA CALCIO.

 

5.    controllo, ingresso e rimozione del materiale autorizzato.

Al Brescia Calcio a cui è demandata ogni attività di verifica inerente la specifica materia, comunicherà per iscritto le determinazioni assunte al richiedente, con l’avviso che:

  • il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all’interno dell’impianto almeno 1 ora prima dell’apertura dei cancelli, specificando il varco di accesso;
  • non sarà consentito l’ingresso di materiale, ancorché autorizzato, dopo l’apertura al pubblico dei cancelli;
  • gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificamente assegnato dalla società, la quale dovrà quindi verificare il rispetto delle prescrizioni con proprio personale;
  • l’esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l’immediata rimozione e l’allontanamento dall’impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché, revocata l’autorizzazione all’esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza;
  • al termine del deflusso il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e ripresentato integralmente presso il varco indicato;
  • Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni, ed, in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli di associazione che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché al lancio di materiale pericoloso.

 

6.     Avvertenze

Chiunque assista ad una manifestazione sportiva allo Stadio riconosce che si tratta di un evento pubblico e, quindi, accetta ed autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video che potrebbero essere effettuate.

Autorizza, inoltre, che possa essere fatto uso gratuito della sua voce, immagine e aspetto per mezzo di proiezioni video dal vivo o registrate, trasmissioni radiofoniche o di altro tipo oppure tramite registrazioni, fotografie o qualsiasi altra tecnologia attuale e/o futura.

Non sarà ammesso l’uso, e quindi l’introduzione nello spazio adibito all’Evento, di apparecchi per la registrazione audio/ video, cineprese, telecamere e macchine fotografiche e personal computer.

Chiunque assista a una partita non può registrare e/o trasmettere suoni, immagini e/o descrizioni dello stadio o della partita diverse da quelle consentite per uso privato.

In ogni caso, è vietato diffondere tramite Internet, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo di comunicazione, suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della partita nel suo insieme o di una delle sue parti, oppure assistere altre persone nello svolgimento di tali attività.

L’uso di telefoni cellulari è permesso all’interno dello Stadio per l’esclusivo utilizzo personale e privato.

Si ricorda, inoltre, che i comportamenti adottati in trasgressione del presente Regolamento D’Uso verranno sanzionati dalla Società con le modalità previste   dal   Codice   di   comportamento   del   tifoso   consultabile   sul   sito ufficiale https://bresciacalcio.it, ferma restando la facoltà del Club di applicare anche una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00.

 

7.     Modifiche

Il Club si riserva di modificare il presente Regolamento D’Uso in qualsiasi momento e con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (comprese le linee guida e le indicazioni delle determinazioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive) o per modifiche richieste dal mondo sportivo, in particolare FIGC e Lega.

 

8.  Videosorveglianza e trattamento dati personali

 Si segnala che lo Stadio, per finalità di ordine e sicurezza pubblica, è controllato da un sistema di registrazione audio- video posizionato sia all’interno che all’esterno della struttura. Il trattamento dei dati avviene secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento EU 2016/679.

BRESCIA CALCIO S.P.A.